Art. 1
Denominazione, sede e durata
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana e degli
articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione, senza
finalità di lucro, denominata “Autografia – Periti Calligrafi Certificatori”.
L’Associazione
ha sede in Firenze (FI), via Pier Capponi n° 32, l’Associazione potrà comunque
esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
L’associazione
è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2
Oggetto e scopi
L’Associazione
è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e
non ha fine di lucro; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento
della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di
uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche
associative. L’associazione si propone quale scopo principale:
•
difendere in Italia e all’estero la
figura
professionale del Perito Calligrafo Certificatore;
•
produrre e diffondere periodicamente
contenuti
inerenti al mondo dell’autografofilia;
•
organizzare e promuovere attività di
formazione e aggiornamento;
•
promuovere ogni iniziativa atta ad
approfondire la riqualificazione professionale e di diffondere le problematiche
di natura tecnico-professionale, connesse alla programmazione e realizzazione
di perizie grafologiche;
•
garantire il controllo e la
supervisione del
materiale autografo immesso sul mercato tramite le maggiori case d’asta e marketplace
al fine di segnalare la presenza di falsi, contribuendo alla creazione di un
mercato più sicuro;
•
rappresentare i soci in tutte le
iniziative
istituzionali;
•
organizzare, promuovere e coordinare
luoghi
d’incontro tra soci al fine di scambiare informazioni e problematiche per
sviluppare e coordinare possibili soluzioni.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni regionali. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione cui l’Associazione è affiliata oppure intendesse affiliarsi.
L’Associazione
potrà aderire, previa delibera con maggioranza assoluta dei soci, sempre che
ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi
aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Art. 3
Risorse economiche
L’Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
•
quote associative ordinarie;
•
quote associative suppletive e
aggiuntive dei
soci;
•
donazioni, eredità, legati e lasciti
testamentari;
•
erogazioni liberali da parte di
persone
fisiche, società, enti pubblici e privati;
•
entrate derivanti da attività connesse
agli
scopi istituzionali;
•
entrate derivanti da raccolte
pubbliche di
fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
•
ogni altra entrata che contribuisca al
reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I
fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio
Direttivo.
È
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Nel
caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale
occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito
rendiconto previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
Patrimonio dell’associazione
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dalla quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione
nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
b)
dai contributi annui ordinari dei soci e dalle quote degli aderenti, da
stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio
Direttivo;
c)
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a
particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del
Bilancio ordinario;
d)
da versamenti volontari degli Associati;
e)
da contributi di Pubbliche amministrazioni ed Enti locali;
f)
da pubblicazioni, archivi bibliografici, e in genere da tutti i beni acquistati
con i contributi associativi ricevuti, compresi quelli posseduti in loco dalle Delegazioni
regionali che, in caso di loro scioglimento, saranno trasferiti
all’Associazione;
g)
da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
h)
da tutti i beni mobili e immobili che provengano all’Associazione a qualsiasi
titolo;
i)
dal marchio e dalla denominazione Autografia – Periti Calligrafi Certificatori;
l)
dal sito ufficiale internet, all’indirizzo www.associazioneautografia.it o
a quello diverso che dovesse essere adottato, e da tutti gli artefatti
materiali o virtuali, analogici o digitali, così come dal valore derivante da
eventi e/o strumenti di comunicazione nel tempo prodotti da e per conto
dell’Associazione.
Art. 5
Associati
Possono
fare parte dell’associazione in numero illimitato tutti i cittadini italiani ed
esteri che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il
raggiungimento dello scopo sociale e che esercitano a titolo esclusivo o
prevalente la professione di Periti Calligrafi Certificatori;
Qualsiasi
domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta e sarà
sottoposta al giudizio insindacabile e inappellabile del Consiglio direttivo
che, dopo aver valutato la professionalità, deciderà il suo eventuale
inserimento nell’associazione.
Il
socio considera il costante aggiornamento e lo scambio di esperienze un
elemento essenziale della propria attività.
Fra
gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La
disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati
pertanto tutti i soci hanno diritto di voto.
La
quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, non è
restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le
quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
L’iscrizione
all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da
Consiglio Direttivo.
Requisiti di ammissibilità
• Ogni aspirante socio deve aver maturato almeno tre anni di esperienza dimostrabili nel settore dei manoscritti autografi in ambito pubblico o privato, e presentare uno o più cataloghi di vendite con schedatura ragionata degli articoli offerti ed i relativi certificati di autenticità;
• L'associazione di ogni nuovo membro deve essere approvata dalla maggioranza dei soci, fornendo in caso di esito negativo le motivazioni che hanno portato a tale scelta;
• Requisito fondamentale per l'ammissione è aver pubblicato uno o più articoli, approfondimenti, saggi e monografie inerenti al mondo dell’autografia;
• Viene richiesta al socio la presenza a cadenza settimanale per uno minimo di almeno cinque ore consecutive presso la sede dell'Associazione al fine di partecipare fattivamente alle attività della stessa;
• L'ammissione all'Associazione verrà confermata soltanto se nell'arco dei 24 mesi successivi alla richiesta di associazione sarà rispettato ognuno dei requisiti sopra descritti.
Art. 6
Categorie di soci
L’iscrizione
all’associazione è subordinata all’approvazione del consiglio direttivo, il quale
esamina le domande e attribuisce ad ogni socio una delle categorie di seguito
indicate:
•
Socio Fondatore;
sono soci fondatori le persone fisiche che:
•
all’atto della costituzione
dell’Associazione
hanno firmato ed accettato in tutte le loro parti lo statuto ed il regolamento;
•
hanno aderito all’Associazione e
accettato in
tutte le loro parti lo statuto ed il regolamento entro il 30/11/2019;
I
soci fondatori hanno diritto di voto ed è loro conferita anche la possibilità
di essere eletti nel Consiglio Direttivo nelle varie forme di carica;
2)
Socio ordinario; sono soci ordinari
le persone fisiche che hanno firmato e accettato in tutte le loro parti lo
statuto e il regolamento dell’associazione e che svolgono la propria attività
in forma continuativa e comprovata da almeno cinque anni nel settore della
grafologia e che fanno parte dell’Associazione da almeno un mandato del
consiglio direttivo.
Il
socio ordinario partecipa all’assemblea e gli è riconosciuto il diritto di
voto, è eleggibile come presidente, come vice Presidente e come consigliere.
3)
Socio junior; sono soci junior le
persone fisiche, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, le Fondazioni che
hanno firmato e accettato in tutte le loro parti lo statuto e il regolamento
dell’associazione e che svolgano la propria attività in forma continuativa e
comprovata da almeno due anni nel settore della grafologia. Le persone fisiche
che rivestono la carica di socio junior possono ricoprire la carica di
consigliere.
Art. 7
Diritti e doveri degli associati
Gli
associati hanno diritto:
•
di partecipare all’assemblea, se in
regola con
il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione;
•
di conoscere i programmi con i quali
l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
•
di partecipare alle attività promosse
dall’Associazione;
•
di usufruire di tutti i servizi
dell’Associazione posti a disposizione dei soci;
Gli
associati sono obbligati:
•
ad osservare il presente Statuto e le
deliberazioni adottate dagli organi sociali ed il codice deontologico;
•
a pagare la quota associativa nei
termini
stabiliti dal Consiglio Direttivo;
•
a svolgere le attività preventivamente
concordate;
•
a mantenere un comportamento conforme
alle
finalità dell’Associazione;
•
a pagare i contributi aggiuntivi
deliberati
dal Consiglio Direttivo;
•
a conseguire il numero di crediti
annuali
stabiliti dal consiglio direttivo per poter ottenere l’iscrizione all’associazione;
Ogni socio può essere escluso o temporaneamente sospeso dall’Associazione da parte del consiglio in caso di trasgressione alle norme previste dallo statuto e del regolamento interno.
Art. 8
Quote associative e contributi
Le
quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute
per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato.
L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha
l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio
sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di
associato.
Art. 9
Soci aventi diritto a ricoprire
cariche sociali
Tutti
i soci “Fondatore” o “Ordinario” hanno diritto ad essere eletti come
presidente, vice presidente e membri del consiglio secondo le regole previste
dal presente statuto e dalle normative nazionali;
Tutti
i soci “Junior” possono ricoprire la carica di consigliere resta invece
preclusa la carica di presidente e vice presidente;
Art. 10
Perdita qualifica di socio
La
qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a)
per dimissioni date dal socio;
b)
per decadenza e cioè a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base
al quale è avvenuta l’ammissione;
c)
per delibera di esclusione da parte dell’Assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo qualora istituito, per accertati motivi d’incompatibilità o
per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, del
Regolamento nazionale e del Codice deontologico;
d)
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
e)
per omesso sostenimento della formazione continuativa annuale necessaria per
mantenere la qualifica di socio come stabilito dal consiglio direttivo;
f) la dichiarazione di recesso dall’Associazione va presentata con lettera
raccomandata o Posta Elettronica Certificata, spedita all’Associazione entro il
30 settembre dell’anno associativo in corso. Il recesso ha efficacia per l’anno
successivo.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo del versamento della quota relativa
all’anno associativo in corso.
Art. 11
Commissione professionale
La
Commissione Professionale è responsabile della valutazione dell’idoneità dei
candidati alle categorie di socio in base ai requisiti formativi e
professionali richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento associativo. La
Commissione Professionale è nominata dai membri del Consiglio Direttivo.
L’iscrizione all’Associazione è subordinata all’atto dell’ammissione da parte
della Commissione Professionale. L’elenco degli iscritti all’Associazione è
pubblico e viene tenuto aggiornato.
Art. 12
Organi sociali
Sono
organi dell’Associazione.
a)
l’assemblea degli associati;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
l’organo di controllo, qualora istituito.
d)
il presidente;
Art. 13
Assemblea degli associati
L’assemblea
è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che
si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea
è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso
di sua impossibilità, da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente
nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea
controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea
constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il
diritto dei presenti di intervento alla stessa.
La
convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30
aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, per
l’approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea
in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Sindaci ove previsto, sulla nomina del Revisore
contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal
presente Statuto.
L’avviso
di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione
e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun
interessato, mediante modalità idonee a garantire l’effettiva informazione, a
cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, almeno
quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione
e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
In
prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della
metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei
presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea
degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria
per le esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.
L’assemblea
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono
presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei
presenti.
Gli
associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia
ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso
il voto per corrispondenza.
La
convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno
due componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo o di un decimo
degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere
tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 14
Consiglio Direttivo
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri
pari a tre. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di cinque anni
ed i suoi componenti possono essere rieletti massimo una volta.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il
bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per
definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il
Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua
assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o
più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono
nella sede sociale o altrove.
L’avviso
di convocazione deve essere inviato, mediante lettera o altro strumento idoneo,
al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell’organo di
controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà
contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa.
La convocazione potrà essere fatta anche mediante mail, con preavviso di almeno
36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio
delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei
componenti effettivi dell’organo di controllo.
Per
la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza
degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio
Direttivo.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal
membro più anziano.
I
verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità
del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario.
Al
Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto
espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal
presente Statuto.
Spetta,
inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota
associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere
motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in
merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche
l’ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.
Nell’ambito
dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti
del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati,
nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro
attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei
terzi.
Art. 15
Presidente
Il
Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del
Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni. Il Presidente nomina il
Vicepresidente all’interno del Consiglio Direttivo.
In
caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono
svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di
competenza del Presidente stesso.
Il
Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede
l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’assemblea degli
associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare
provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del
Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale
dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Art. 16
Organo di controllo
Qualora
l’assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon
funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di
controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere
organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma
monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni
dell’associazione medesima.
Il
Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per
cinque esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall’assemblea degli
associati e possono essere rieletti; l’assemblea dei soci provvede anche alla nomina
del Presidente.
Il
revisore contabile dura in carica per cinque esercizi sociali, è nominato
dall’assemblea degli associati e può essere rieletto.
I
sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti
all’Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e
Giustizia.
All’organo
di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione
amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione
amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia
correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali,
oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo
ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli
associati.
L’organo
di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed
amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del
Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto
nell’apposito Libro.
Art. 17
Rendiconto economico-finanziario
Gli
esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il
trentun dicembre di ciascun anno.
Entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi
in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea
per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione
illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e
corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’Associazione.
Art. 18
Divieto di distribuzione di utili
È
fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 19
Modifiche allo Statuto
Per
la revisione o la modifica dello Statuto delibera l’assemblea dei soci in
seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere
presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.
Art. 20
Scioglimento dell’Associazione
L’assemblea
che delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina del
liquidatore, sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed
estinzione dell’Associazione, è validamente costituita con la presenza di
almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in
questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria
per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3
degli associati, con l’esclusione delle deleghe.
In
caso di scioglimento dell’associazione saranno nominati uno o più liquidatori
scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio
residuo sarà devoluto, ad altre associazioni con finalità analoga o per fine di
pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto per legge.
Art. 21
Norme di rinvio
Per
quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed
alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.