Statuto Associazione Autografia


Art. 1

Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione, senza finalità di lucro, denominata “Autografia – Periti Calligrafi Certificatori”.

L’Associazione ha sede in Firenze (FI), via Pier Capponi n° 32, l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Art. 2

Oggetto e scopi

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L’associazione si propone quale scopo principale:

         difendere in Italia e all’estero la figura professionale del Perito Calligrafo Certificatore;

         produrre e diffondere periodicamente contenuti inerenti al mondo dell’autografofilia;

         organizzare e promuovere attività di formazione e aggiornamento;

         promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la riqualificazione professionale e di diffondere le problematiche di natura tecnico-professionale, connesse alla programmazione e realizzazione di perizie grafologiche;

         garantire il controllo e la supervisione del materiale autografo immesso sul mercato tramite le maggiori case d’asta e marketplace al fine di segnalare la presenza di falsi, contribuendo alla creazione di un mercato più sicuro;

         rappresentare i soci in tutte le iniziative istituzionali;

         organizzare, promuovere e coordinare luoghi d’incontro tra soci al fine di scambiare informazioni e problematiche per sviluppare e coordinare possibili soluzioni.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni regionali. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione cui l’Associazione è affiliata oppure intendesse affiliarsi.

L’Associazione potrà aderire, previa delibera con maggioranza assoluta dei soci, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

 

Art. 3

Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

         quote associative ordinarie;

         quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;

         donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

         erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

         entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

         entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

         ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

 

Art. 4

Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalla quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;

b) dai contributi annui ordinari dei soci e dalle quote degli aderenti, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli Associati;

e) da contributi di Pubbliche amministrazioni ed Enti locali;

f) da pubblicazioni, archivi bibliografici, e in genere da tutti i beni acquistati con i contributi associativi ricevuti, compresi quelli posseduti in loco dalle Delegazioni regionali che, in caso di loro scioglimento, saranno trasferiti all’Associazione;

g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

h) da tutti i beni mobili e immobili che provengano all’Associazione a qualsiasi titolo;

i) dal marchio e dalla denominazione Autografia – Periti Calligrafi Certificatori;

l) dal sito ufficiale internet, all’indirizzo www.associazioneautografia.it o a quello diverso che dovesse essere adottato, e da tutti gli artefatti materiali o virtuali, analogici o digitali, così come dal valore derivante da eventi e/o strumenti di comunicazione nel tempo prodotti da e per conto dell’Associazione.

 

Art. 5

Associati

Possono fare parte dell’associazione in numero illimitato tutti i cittadini italiani ed esteri che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e che esercitano a titolo esclusivo o prevalente la professione di Periti Calligrafi Certificatori;

Qualsiasi domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta e sarà sottoposta al giudizio insindacabile e inappellabile del Consiglio direttivo che, dopo aver valutato la professionalità, deciderà il suo eventuale inserimento nell’associazione.

Il socio considera il costante aggiornamento e lo scambio di esperienze un elemento essenziale della propria attività.

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati pertanto tutti i soci hanno diritto di voto.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio Direttivo.

Requisiti di ammissibilità

 Ogni aspirante socio deve aver maturato almeno tre anni di esperienza dimostrabili nel settore dei manoscritti autografi in ambito pubblico o privato, e presentare uno o più cataloghi di vendite con schedatura ragionata degli articoli offerti ed i relativi certificati di autenticità;

L'associazione di ogni nuovo membro deve essere approvata dalla maggioranza dei soci, fornendo in caso di esito negativo le motivazioni che hanno portato a tale scelta;

Requisito fondamentale per l'ammissione è aver pubblicato uno o più articoli, approfondimenti, saggi e monografie inerenti al mondo dell’autografia;

Viene richiesta al socio la presenza a cadenza settimanale per uno minimo di almeno cinque ore consecutive presso la sede dell'Associazione al fine di partecipare fattivamente alle attività della stessa;

L'ammissione all'Associazione verrà confermata soltanto se nell'arco dei 24 mesi successivi alla richiesta di associazione sarà rispettato ognuno dei requisiti sopra descritti.

 

Art. 6

Categorie di soci

L’iscrizione all’associazione è subordinata all’approvazione del consiglio direttivo, il quale esamina le domande e attribuisce ad ogni socio una delle categorie di seguito indicate:

         Socio Fondatore; sono soci fondatori le persone fisiche che:

         all’atto della costituzione dell’Associazione hanno firmato ed accettato in tutte le loro parti lo statuto ed il regolamento;

         hanno aderito all’Associazione e accettato in tutte le loro parti lo statuto ed il regolamento entro il 30/11/2019;

I soci fondatori hanno diritto di voto ed è loro conferita anche la possibilità di essere eletti nel Consiglio Direttivo nelle varie forme di carica;

2) Socio ordinario; sono soci ordinari le persone fisiche che hanno firmato e accettato in tutte le loro parti lo statuto e il regolamento dell’associazione e che svolgono la propria attività in forma continuativa e comprovata da almeno cinque anni nel settore della grafologia e che fanno parte dell’Associazione da almeno un mandato del consiglio direttivo.

Il socio ordinario partecipa all’assemblea e gli è riconosciuto il diritto di voto, è eleggibile come presidente, come vice Presidente e come consigliere.

3) Socio junior; sono soci junior le persone fisiche, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, le Fondazioni che hanno firmato e accettato in tutte le loro parti lo statuto e il regolamento dell’associazione e che svolgano la propria attività in forma continuativa e comprovata da almeno due anni nel settore della grafologia. Le persone fisiche che rivestono la carica di socio junior possono ricoprire la carica di consigliere.

 

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

         di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

         di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

         di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

         di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;

Gli associati sono obbligati:

         ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali ed il codice deontologico;

         a pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

         a svolgere le attività preventivamente concordate;

         a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

         a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

         a conseguire il numero di crediti annuali stabiliti dal consiglio direttivo per poter ottenere l’iscrizione all’associazione;

Ogni socio può essere escluso o temporaneamente sospeso dall’Associazione da parte del consiglio in caso di trasgressione alle norme previste dallo statuto e del regolamento interno.

 

Art. 8

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

 

Art. 9

Soci aventi diritto a ricoprire cariche sociali

Tutti i soci “Fondatore” o “Ordinario” hanno diritto ad essere eletti come presidente, vice presidente e membri del consiglio secondo le regole previste dal presente statuto e dalle normative nazionali;

Tutti i soci “Junior” possono ricoprire la carica di consigliere resta invece preclusa la carica di presidente e vice presidente;

 

Art. 10

Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 

a) per dimissioni date dal socio;

b) per decadenza e cioè a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l’ammissione;

c) per delibera di esclusione da parte dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo qualora istituito, per accertati motivi d’incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, del Regolamento nazionale e del Codice deontologico;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

e) per omesso sostenimento della formazione continuativa annuale necessaria per mantenere la qualifica di socio come stabilito dal consiglio direttivo;
f) la dichiarazione di recesso dall’Associazione va presentata con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, spedita all’Associazione entro il 30 settembre dell’anno associativo in corso. Il recesso ha efficacia per l’anno successivo.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo del versamento della quota relativa all’anno associativo in corso.

 

Art. 11

Commissione professionale

La Commissione Professionale è responsabile della valutazione dell’idoneità dei candidati alle categorie di socio in base ai requisiti formativi e professionali richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento associativo. La Commissione Professionale è nominata dai membri del Consiglio Direttivo. L’iscrizione all’Associazione è subordinata all’atto dell’ammissione da parte della Commissione Professionale. L’elenco degli iscritti all’Associazione è pubblico e viene tenuto aggiornato.

 

Art. 12

Organi sociali

Sono organi dell’Associazione.

a) l’assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l’organo di controllo, qualora istituito.

d) il presidente;

 

Art. 13

Assemblea degli associati

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci ove previsto, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l’effettiva informazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

 

Art. 14

Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri pari a tre. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti massimo una volta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell’organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante mail, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

 

Art. 15

Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

 

Art. 16

Organo di controllo

Qualora l’assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per cinque esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall’assemblea degli associati e possono essere rieletti; l’assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.

Il revisore contabile dura in carica per cinque esercizi sociali, è nominato dall’assemblea degli associati e può essere rieletto.

I sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati.

L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro.

 

Art. 17

Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

 

Art. 18

Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 19

Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l’assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

 

Art. 20

Scioglimento dell’Associazione

L’assemblea che delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina del liquidatore, sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l’esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, ad altre associazioni con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto per legge.

 

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.